Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 introduce alcune novità al decreto legislativo 33/2013: favorisce la libertà di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere a dati e documenti detenuti dall’Azienda ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti all’accesso civico generalizzato sono rinvenibili all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.

L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.

L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, utilizzando apposito modulo, alternativamente:

- all’Ufficio che detiene i dati e/o i documenti;

- al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro 8 Ferrara. 

L’istanza, se non firmata digitalmente, deve essere inoltre corredata di una fotocopia di documento di identità dell’interessato in corso di validità.

 

Richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

Avverso la decisione dell’Amministrazione regionale o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

L’accesso civico è disciplinato dall’apposito regolamento adottato da questa Azienda con delibere n. 282/2017 e 38/2018.